Il nuovo decreto legislativo sui prodotti da costruzione

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La qualità e la sicurezza delle costruzioni, e dei materiali con cui sono realizzate, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, anche alla luce di recenti avvenimenti.

In questo ambito, il Consiglio dei Ministri del 09 giugno 2017 ha approvato, in via definitiva, lo schema di Decreto Legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Il Decreto è stato proposto e fortemente voluto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, amministrazioni competenti per i prodotti da costruzione, ed il Ministero della Giustizia per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori.

Il Decreto Legislativo rivede l’intero settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo le seguenti principali linee direttrici:

  • Adeguamento della legislazione nazionale: in seguito all’avvenuta evoluzione della regolamentazione europea di settore, il datato DPR n. 246 del 1993, che recepiva l’abrogata Dir. 89/106//CEE, insieme al D.M. 156/03 che stabiliva i criteri per l’autorizzazione per gli Organismi di Certificazione, sono abrogati ed integralmente sostituiti dal Decreto Legislativo;
  • Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese;
  • Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al fine di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa e ridurre gli oneri per le Imprese, per mezzo dei seguenti, principali, provvedimenti: o Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 3); o Istituzione dell’Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7), che ottimizza, raccogliendo in unico Soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse PP.AA. Nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme; o Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione, tenendo conto, in linea con l’impostazione comunitaria, della possibile via basata su accreditamento e stabilendo le relative regole procedurali;
  • Particolarmente significativo, e del tutto innovativo nel settore, è l’introduzione di un efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato (Capo V), del tutto inadeguato nel contesto legislativo vigente ma essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore: sono state infatti finalmente introdotte nel quadro legislativo nazionale sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell’esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza).

Questo decreto si inserisce nell’alveo delle numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune della sicurezza e qualità delle opere.

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